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D.M. LL.PP.. 21/06/2000
Articolo unico
1. La condizione di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge n.109/94, affinché un intervento possa essere incluso nel programma annuale (approvazione di una progettazione preliminare), deve essere verificata nel momento in cui l'elenco stesso viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi, ove richiesto, unitamente ai documenti di bilancio.
2. In fase di prima applicazione, la conformità agli strumenti urbanistici dei progetti dei lavori degli enti locali compresi nell'elenco annuale, di cui al comma 8 del citato articolo 14, ove non sussistente al momento dell'approvazione del bilancio, dovrà essere verificata nel corso dell'anno cui si riferisce la programmazione stessa e, comunque, prima dell'avvio della fase di attuazione del programma stesso.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 21 giugno 2000, gli adeguamenti al programma annuale che vengono progressivamente introdotti non necessitano di norma di misure di pubblicità o adempimenti tali da comportare un riavvio del relativo procedimento, restando in ogni caso tale valutazione rimessa alla discrezionalità dei competenti organi.
4. La formazione in più fasi del programma annuale, ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 2000, comporta che l'assolvimento, a carico dei soggetti di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) della legge n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, degli oneri di informazione o referto previsti dalla stessa legge n. 109/94 nei confronti dell'Osservatorio dei lavori pubblici e di altre amministrazioni non possa avvenire prima che gli atti stessi abbiano assunto carattere di definitività.
5. Resta fermo che le integrazioni all'elenco annuale di carattere sostanziale devono in ogni caso adempiere alle misure di pubblicità previste dalla legge. 4 Agosto 2000 Il Ministro
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